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Inasprite le misure contro il coronavirus

Nella sua seduta del 28 ottobre 2020, il Consiglio federale ha adottato ulteriori provvedimenti a livello nazionale per frenare la rapida diffusione del coronavirus. L’obiettivo è ridurre considerevolmente i contatti tra le persone. Vengono chiuse le discoteche e le sale da ballo, i bar e i ristoranti possono restare aperti soltanto fino alle 23. Sono vietate tutte le manifestazioni con più di 50 persone e le attività sportive e culturali nel tempo libero con più di 15 persone. L’obbligo della mascherina è ulteriormente esteso. Questi provvedimenti entrano in vigore giovedì 29 ottobre e non sono limitati nel tempo. Da lunedì 2 novembre le scuole universitarie devono rinunciare all’insegnamento presenziale. Il Consiglio federale ha apportato le necessarie modifiche all’ordinanza COVID-19 situazione particolare dopo aver consultato i Cantoni. Ha inoltre adeguato le disposizioni sulla quarantena per chi viaggia e deciso di introdurre i testi rapidi.

Il numero delle nuove infezioni e quello dei ricoveri in ospedale aumentano drasticamente. Il Consiglio federale intende contenere la diffusione della COVID-19 e prevenire il sovraccarico dei reparti di terapia intensiva e del personale ospedaliero. A tal fine ha adottato una serie di provvedimenti per ridurre i contatti tra le persone. 

Chiusura delle sale da ballo
Le discoteche e le sale da ballo, in cui il rischio di diffusione del virus è particolarmente elevato, vengono chiuse. Nei ristoranti e nei bar non possono sedersi più di quattro persone a un tavolo, fatta eccezione per le famiglie con bambini. Tra le 23.00 e le 6.00 vige il coprifuoco. 

Divieto di manifestazioni con più di 50 persone 
Sono vietate le manifestazioni con più di 50 persone, comprese quelle sportive e culturali. Sono escluse dal divieto le assemblee parlamentari e comunali. Continuano a essere ammesse le dimostrazioni politiche e la raccolta di firme per referendum e iniziative, a condizione che, come finora, siano adottate le necessarie misure di protezione. Poiché molti contagi avvengono nel contesto privato, viene limitato a dieci il numero delle persone che possono partecipare a un evento nella cerchia degli amici o dei familiari organizzato in un luogo privato. 

Niente attività sportive e culturali nel tempo libero con più di 15 persone
Le attività sportive e culturali nel tempo libero in luoghi chiusi con più di 15 persone sono consentite se può essere mantenuta la necessaria distanza e indossata la mascherina. È possibile rinunciare all’uso della mascherina soltanto se è a disposizione uno spazio molto grande, per esempio una palestra di tennis o una grande sala. All’esterno deve essere rispettata unicamente la regola del distanziamento. Sono vietati gli sport con contatto fisico. Le regole non si applicano ai ragazzi che non hanno ancora compiuto i 16 anni. 

Nel settore sportivo e culturale professionale sono ammessi rispettivamente gli allenamenti e le competizioni e le prove e le esibizioni. Le attività di cori amatoriali sono vietate perché nel canto vengono emesse molte goccioline. Sono per contro ammesse le prove dei cori professionali. 

Divieto dell’insegnamento presenziale nelle scuole universitarie
Da lunedì 2 novembre, le scuole universitarie devono passare all’insegnamento a distanza. Nelle scuole dell’obbligo e del livello secondario II (licei e formazione professionale) le attività presenziali restano ammesse.

Estensione dell’obbligo della mascherina
Dal 19 ottobre vige l’obbligo della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, nelle aree di attesa dei trasporti pubblici, nelle stazioni e negli aeroporti. L’obbligo viene ora esteso alle aree esterne di strutture, quali i negozi, i locali per manifestazioni, i ristoranti, i bar e i mercati settimanali o natalizi. 

Bisogna indossare la mascherina anche nelle aree pedonali molto frequentate e in generale nello spazio pubblico, se non può essere mantenuta la distanza necessaria. 

L’obbligo è introdotto anche nelle scuole a partire dal livello secondario II. La mascherina va inoltre portata sul posto di lavoro, a meno che non possa essere rispettata la distanza necessaria (p. es. negli uffici individuali). I datori di lavoro devono nel limite del possibile permettere il telelavoro e provvedere alla protezione dei dipendenti sul luogo di lavoro.

Sono esentati dall’uso della mascherina i bambini fino al compimento dei 12 anni, le persone dispensate per motivi medici e gli ospiti di ristoranti e bar quando sono seduti al tavolo. 

Introduzione di test rapidi
Dal 2 novembre, per diagnosticare un’infezione di COVID-19 possono essere effettuati, oltre agli attuali test PCR, anche testi antigenici rapidi. In questo modo è possibile testare un maggior numero di persone e, quindi, identificare e isolare rapidamente più casi positivi. 

La precisione dei test rapidi è stata valutata dal Centro nazionale di riferimento per le infezioni virali emergenti (CRIVE) di Ginevra. Rispetto ai test PCR, i test rapidi sono meno sensibili e sono indicati soprattutto se una persona è contagiosa. Per questo motivo, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ne prevede l’impiego soltanto per le persone che, secondo i criteri da esso emanati, sono considerate sintomatiche e non appartengono a un gruppo particolarmente a rischio. La comparsa dei sintomi non deve inoltre risalire a più di quattro giorni. Questi test possono essere effettuati anche su persone asintomatiche che hanno ricevuto una segnalazione dall’app SwissCovid. In caso di positività, il risultato dovrebbe tuttavia essere confermato da un test PCR. Tutte le persone risultate positive al test rapido dovrebbero mettersi immediatamente in isolamento. 

I test rapidi sono rimborsati dalla Confederazione, ma unicamente se sono stati effettuati in conformità alle raccomandazioni dell’UFSP. 

Nuovo valore soglia per la quarantena per chi viaggia 
Il Consiglio federale ha inoltre adeguato il valore soglia che definisce gli Stati e le regioni per i quali vige l’obbligo di quarantena e la deroga a questo obbligo per chi viaggia per motivi professionali. La modifica entra in vigore il 29 ottobre.

Dato che in Svizzera l’incidenza della COVID-19 è superiore alla media rispetto agli altri Paesi europei, il valore soglia viene innalzato. La modifica dell’ordinanza prevede che nell’elenco vengano inseriti soltanto gli Stati e le regioni la cui incidenza è superiore di 60 unità rispetto a quella della Svizzera. 

Vengono inoltre adeguate le disposizioni derogatorie per chi viaggia per motivi professionali o medici. La regola che questi viaggi possono durare al massimo cinque giorni è abrogata.

Redazione 150
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
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