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Tassa d’esenzione dall’obbligo militare

Tutti i giorni di servizio di protezione civile prestati devono essere computati nella riduzione della tassa. Questo è quanto ha deciso il Consiglio federale nella sua seduta del 12 agosto 2020. La modifica dell’ordinanza sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (OTEO) entrerà in vigore il 1° gennaio 2021.

Nel calcolo della riduzione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare sono computati anche i giorni di servizio di protezione civile (corso di reclutamento e corso di base) prestati prima dell’inizio dell’assoggettamento alla tassa. Se vengono prestati più di 25 giorni di protezione civile in un anno, i giorni in eccesso sono riportati all’anno successivo. Per incoraggiare a intraprendere la carriera di quadro, i sottoufficiali superiori e gli ufficiali del servizio di protezione possono ottenere il rimborso proporzionale della tassa d’esenzione per i giorni di servizio di protezione civile prestati dopo il termine dell’obbligo di assoggettamento (durato 11 anni). Questa disposizione si applica anche per le persone che hanno prorogato il loro tempo di servizio secondo l’articolo 99 capoverso 3 della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) completamente riveduta. Conformemente a quest’ultima, i Cantoni possono prevedere una proroga dell’obbligo di servizio ordinario per al massimo 5 anni dopo l’entrata in vigore della LPPC, se vi è il rischio di una carenza di effettivi in seguito alla riduzione della durata dell’obbligo di prestare servizio da 20 a 12 anni. 

Inoltre, il Consiglio federale abroga le disposizioni relative al rifiuto del rilascio del passaporto e del blocco dei documenti che violano il Patto ONU II. Con la modifica dell’ordinanza vengono abrogate anche alcune disposizioni il cui tenore sottostà a una nuova regolamentazione a livello di legge dal 1° gennaio 2019.

Le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2021 contestualmente alla revisione della LPPC. Le novità danno seguito alla mozione 14.3590 Müller «Diritto di riduzione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare durante tutto il periodo di servizio per i militi della protezione civile». 

Redazione 150
Amministrazione federale delle contribuzioni
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