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Misure del Cantone: che cosa si può fare e cosa no

A partire da lunedì 16 marzo (ore 12.00) fino al 30 aprile 2020 per tutto il Cantone dei Grigioni vale quanto segue:

 

ESERCIZI ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE

Non è ammesso l'esercizio di:

Tutti gli esercizi di ristorazione (ristoranti, bar, bistrò, caffè, snack bar, punti di ristoro, ecc.)
Qualsiasi forma di ristorazione self-service

È ammesso l'esercizio di:
Alberghi, inclusa l'attività di ristorazione a beneficio degli ospiti dell'albergo e dei collaboratori (niente self-service). Per l'attività di ristorazione devono essere garantiti una distanza di almeno 1 metro tra i tavoli e una superficie minima di 4 metri quadrati per ospite presente. Complessivamente nello stesso locale non possono essere presenti contemporaneamente più di 50 persone, compreso il personale.
Mense non aperte al pubblico, come mense aziendali
Il settore vitto di collegi e centri abitativi è riservato esclusivamente agli ospiti
Consegne di pasti da parte di ristoranti, consegne di pizze a domicilio, take-away ecc. e banchi di vendita non fissi senza ristorazione e consumazione in loco.

 

NEGOZI DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO

Non è ammesso l'esercizio di:
Tutti i negozi del commercio al dettaglio (grandi magazzini e negozi, ecc.)

È ammesso l'esercizio di:
Negozi di generi alimentari, ivi inclusi i reparti alimentari dei grandi magazzini (questi possono vendere anche articoli di uso quotidiano assolutamente indispensabili [ad es. carta igienica, pannolini, detersivi, dispositivi di illuminazione, apparecchi elettrici]), panetterie, macellerie, caseifici, negozi di stazioni di servizio, chioschi, spacci di aziende agricole ecc. che hanno annunciato la loro attività all'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali (USDA), nonché aziende che producono foraggio per animali.
Farmacie e drogherie

Complessivamente lo stesso esercizio non può accogliere più di 50 clienti.

 

SPORT, CURA DEL CORPO, WELLNESS

Non è ammesso l'esercizio di:
Tutti i servizi relativi a sport, cura del corpo e wellness (saloni di bellezza, spa, strutture di wellness, saloni di parrucchieri/e, centri di manicure, centri fitness e yoga, ecc.)

 

ESERCIZI DI INTRATTENIMENTO

Non è ammesso l'esercizio di:
Tutti gli esercizi di intrattenimento (biblioteche, archivi, cinema, teatri, musei, centri giovanili, sportivi, wellness o fitness, piscine, discoteche, piano bar, night club, locali erotici, ecc.)

 

ATTIVITA' ASSOCIATIVE

Non sono ammessi:
Eventi sportivi, manifestazioni, assemblee, allenamenti, prove, ecc.

 

MANIFESTAZIONI RELIGIOSE

Non sono ammesse:
Tutte le manifestazioni religiose

Sono ammessi: 
Funerali nella stretta cerchia familiare* (*coniugi, compagni/e, genitori, fratelli e sorelle, figli, affiliati, genitori adottivi, nonni)

 

ALTRI SERVIZI

È ammesso l'esercizio di: 
Posta, banche, servizi di sicurezza, assicurazioni, agricoltura, aziende di trasformazione di derrate alimentari, aziende che si occupano di consegne, stazioni di servizio, ecc.

Aziende che offrono servizi che richiedono una licenza per esercitare la propria professione conformemente alla legge sulla protezione della salute nel Cantone dei Grigioni  (ad esempio farmacie, drogherie, negozi di ottici, negozi di apparecchi acustici, fisioterapia, pratiche di massaggio medico).

Complessivamente lo stesso esercizio non può accogliere più di 50 clienti.

 

Inoltre vale quanto segue:

  • Il controllo riguardo a questi provvedimenti compete ai comuni.
  • Eventi o assembramenti pubblici e privati con oltre 50 persone che non rientrano nelle disposizioni summenzionate sono vietati. L'autorità cantonale competente può autorizzare manifestazioni in via eccezionale, se interessi pubblici preponderanti lo richiedono, ad esempio manifestazioni per l'esercizio dei diritti politici.
  • Le visite a persone che si trovano in ospedali, case per anziani e di cura e in altri istituti di assistenza sono vietate. L'istituto decide in merito alle eccezioni (visite per pazienti in situazioni straordinarie: genitori di bambini, partner di partorienti, nonché stretti familiari di persone in fin di vita o di pazienti bisognosi di assistenza).
  • Tutti gli esercizi e fornitori di servizi sono tenuti a osservare in maniera rigorosa le raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) concernenti l'igiene e il distanziamento sociale
  • I comprensori sciistici devono cessare l'attività
  • L'insegnamento in presenza al grado secondario II (compresi corsi interaziendali, formazioni transitorie e lavoratori per apprendisti) al grado terziario è vietato. Sono fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti della Confederazione, in particolare nel settore dell'istruzione scolastica di base (scuola dell'obbligo), delle scuole dell'infanzia e delle strutture di custodia collettiva diurna.

Redazione 150
La Redazione
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