Fattura di Favore
Chi emette fatture dal contenuto non corretto su ordine o in comune accordo con la parte contraente per aiutare quest’ultima a fatturare un viaggio privato come un appuntamento di lavoro oppure a gonfiare una fattura per la dichiarazione delle imposte rilascia una cosiddetta fattura di compiacenza o di favore. Un simile atto è punibile. Un’attuale decisione del Tribunale federale del 24 maggio 2012 specifica che una fattura diventa automaticamente un documento ufficiale se questa serve come prova per gli atti contabili della parte che riceve il favore. Una fattura assume il carattere di documento ufficiale anche quando tra le parti esiste una relazione di fiducia particolare, come per esempio tra il medico e la cassa malati (decisione del Tribunale federale BGE 103 IV 178).
Prima della decisione sopraccitata del mese di maggio 2012, chi emetteva una fattura di favore si rendeva punibile di complicità. Ora invece si renderà punibile di falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 Codice penale (pena detentiva fino a cinque anni o pena pecuniaria; nei casi di esigua gravità pena detentiva fino a tre anni o pena pecuniaria). Questo se, come quanto detto, la fattura viene classificata come documento ufficiale, quindi se servirà come prova per gli atti contabili o se tra le parti esiste un rapporto basato principalmente sulla fiducia.
lic. iur. LL.M. Fabiola Monigatti










