L’autorità parentale congiunta
Esercitare l’autorità parentale congiunta significa prendere di comune accordo qualsiasi decisione in merito all’educazione del figlio (scelte scolastiche, educative e religiose, cure mediche ecc.).
I genitori uniti in matrimonio esercitano automaticamente l’autorità parentale congiunta, mentre i genitori non sposati o divorziati possono ottenerla solamente se presentano una relativa convenzione (presso l’autorità tutoria* i genitori non sposati, e presso il tribunale i genitori in procinto di separarsi) e si accordano in merito al mantenimento e alle cure del figlio. Una volta accordata l’autorità parentale a entrambi i genitori, quest’ultima può essere revocata solamente se il figlio non viene curato seriamente e se i suoi diritti vengono gravemente violati. Un genitore può essere privato dell’autorità parentale anche quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza o analoghi motivi non è in grado di esercitarla debitamente.
Revisione del Codice civile
Nel mese di novembre 2011 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la revisione del Codice civile (CC) nell’ambito dell’esercizio dell’autorità parentale congiunta. In futuro, in caso di divorzio, questa sarà esercitata da entrambi i genitori. A decidere se attribuire l’autorità parentale a un solo genitore o addirittura a nessuno dei due sarà solamente il giudice in caso di divorzio se quest’ultimo lo ritiene necessario per il bene del figlio.
Anche per i genitori non sposati l’esercizio dell’autorità parentale congiunta diventa la regola. Per loro però la procedura non è ancora automatica. Se i genitori non sono coniugati e il padre riconosce il figlio, l’autorità parentale congiunta viene istituita sulla base di una dichiarazione dei genitori. In tale dichiarazione i genitori certificano d’essere pronti ad assumersi congiuntamente la responsabilità del figlio e di accordarsi in merito alle cure, alle relazioni personali e al mantenimento. La dichiarazione va indirizzata all’ufficio dello stato civile se rilasciata in occasione del riconoscimento. Se è rilasciata successivamente, è competente l’autorità tutoria al domicilio del figlio. Finché non viene rilasciata la dichiarazione, l’autorità parentale spetta esclusivamente alla madre. Se questa si rifiuta di rilasciare la dichiarazione di consenso all’autorità parentale congiunta, il padre può rivolgersi all’autorità tutoria al domicilio del figlio, la quale dispone l’autorità parentale congiunta, sempre che, per tutelare gli interessi del figlio, non risulti più opportuno mantenere l’autorità parentale esclusiva della madre o trasferirla al padre.
La revisione del Codice civile disciplina inoltre la determinazione del luogo di dimora. Se i genitori esercitano l’autorità parentale congiunta e un genitore intende modificare il luogo di dimora del figlio, è necessaria l’approvazione dell’altro genitore o una decisione del giudice o dell’autorità tutoria, qualora il nuovo luogo di dimora si trovi all’estero o il trasferimento del luogo di dimora abbia ripercussioni notevoli sull’esercizio dell’autorità parentale da parte dell’altro genitore.
Durante la procedura di consultazione si è discusso a lungo sul diritto al mantenimento e sulle differenze legislative tra madri nubili e madri divorziate. Durante la prima metà del 2012 il Consiglio federale porrà in consultazione proposte per un nuovo disciplinamento del diritto al mantenimento che, come l’autorità parentale, sarà strutturato in modo tale che lo stato civile dei genitori non comporti svantaggi per il figlio.
* Da gennaio 2013, con l’entrata in vigore del nuovo diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti (prima diritto tutorio), la definizione autorità tutoria sparirà (Nuovo: autorità di protezione dei minori e degli adulti)
gennaio 2012
lic. iur. LL.M. Fabiola Monigatti






